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sabato 21 novembre 2009 |
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LATINA ON.LE VINCENZO ZACCHEOAL SIG PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. NICOLA CALANDRINI Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente a Latina in Codice Fiscale Partita Iva PREMESSOche con deliberazione del consiglio comunale di Latina n. 44 del 30/5/2006 è stato istituita la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), in sostituzione della Tarsu, con conseguente affidamento della riscossione alla “Latina Ambiente S.p.A.” CONSIDERATO- quanto specificato in materia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del luglio 2009 al paragrafo 6.1, ed in particolare al paragrafo 6.1.4;
- quanto sostenuto sull’argomento in maniera unanime dalla dottrina;
- quanto ripetutamente affermato dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali;
- la motivazione ed il dispositivo della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 573/3/2009, pronunciata in data 30/9/209 e depositata il 14/11/2009
RILEVATO PERTANTO- che l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 ha soppresso la tariffa di igiene ambientale con effetto dal 29/4/2006, per cui dopo tale data non era più possibile il passaggio da Tarsu a T.I.A.;
- che, di conseguenza, la suddetta delibera consiliare è illegittima perché istitutiva di un’entrata soppressa dalla legge nazionale in violazione del divieto costituzionale di adottare un tributo di cui manca la forma legislativa;
- che, in conclusione, la disapplicazione della delibera comunale illegittima implica l’applicazione, in materia di tassazione per lo smaltimento dei rifiuti, dell’ultima delibera del Comune di Latina validamente adottata, ovvero della delibera di Giunta Municipale n. 311 del 19/5/2005, avente ad oggetto l’individuazione della tariffa Tarsu, con obbligatoria riscossione direttamente dal Comune
VALUTATO ALTRESI’il grave danno erariale che deriverebbe all’Ente se il Comune, una volta che i cittadini sono riusciti ad ottenere per via giudiziaria il riconoscimento del diritto a non pagare la T.I.A., non potesse più riscuotere la TARSU per intervenuta prescrizione CHIEDEche l’amministrazione comunale prenda atto dell’illegittimità della delibera consiliare n. 44 del 30/5/2006 e assuma tutti i necessari e conseguenti provvedimenti. LATINA,
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